Aggiornata il 14 ottobre 2026 · Studio C&A Legal Consulting · Diritto civile

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Richiedi una valutazione del caso(si apre WhatsApp)Cos'è l'atto di precetto e cosa contiene
Il precetto (art. 480 c.p.c.) è l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante da un titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Deve indicare le parti, la data di notifica del titolo, le somme richieste con il dettaglio di capitale, interessi e spese, e l'avvertimento che il debitore può rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi per affrontare una situazione di sovraindebitamento.
Il precetto si fonda sempre su un titolo esecutivo, che di solito è notificato prima o insieme al precetto. I più frequenti sono:
- sentenze e ordinanze di condanna;
- decreti ingiuntivi esecutivi o non opposti, come spiegato nella guida sul recupero crediti e decreto ingiuntivo;
- cambiali e assegni;
- atti notarili e scritture private autenticate per obblighi di pagamento;
- accordi di mediazione o di negoziazione assistita sottoscritti dagli avvocati.
Il termine di 10 giorni e l'efficacia di 90 giorni
Prima che scada il termine indicato nel precetto, di regola 10 giorni dalla notifica, il creditore non può iniziare il pignoramento, salvo che il giudice lo autorizzi per pericolo nel ritardo. Dopo la scadenza può procedere in qualsiasi momento.
Il precetto però non vale per sempre: diventa inefficace se entro 90 giorni dalla notifica non è iniziata l'esecuzione (art. 481 c.p.c.). In quel caso il creditore deve notificarne uno nuovo, con nuove spese a carico del debitore se il credito è dovuto. Se viene proposta opposizione, il termine di 90 giorni resta sospeso.
Opposizione al precetto: artt. 615 e 617 c.p.c.
Con l'opposizione all'esecuzione (art. 615, primo comma, c.p.c.) si contesta il diritto del creditore di procedere: il debito è stato pagato o si è prescritto, il titolo non esiste o è stato annullato, l'importo richiesto è superiore al dovuto, i beni indicati sono impignorabili. Prima che inizi l'esecuzione non c'è un termine fisso, ma conviene agire subito, perché con l'opposizione si può chiedere al giudice di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi.
Con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si contestano invece i vizi formali del titolo, del precetto o della loro notifica: questa opposizione va proposta entro 20 giorni dalla notifica. Superato il termine, il vizio non si può più far valere.
Attenzione: se il precetto si basa su un decreto ingiuntivo non opposto o su una sentenza definitiva, non si possono rimettere in discussione le ragioni del debito che si sarebbero dovute far valere prima. Per questo, quando si riceve un decreto ingiuntivo, è decisivo valutare subito l'opposizione a decreto ingiuntivo entro 40 giorni.
Cosa fare subito dopo la notifica
Nei giorni successivi alla notifica è utile procedere con ordine:
- annotare la data di notifica e calcolare la scadenza dei 10 giorni e dei 20 giorni per l'opposizione formale;
- verificare quale titolo è indicato, se è stato notificato e se è ancora valido;
- controllare il calcolo di interessi e spese, che spesso contiene voci non dovute;
- raccogliere ricevute di pagamento, accordi e corrispondenza con il creditore;
- se il debito è dovuto, proporre per iscritto un pagamento a saldo o un piano di rientro prima che maturino le spese del pignoramento;
- non spostare o intestare ad altri beni e somme per sottrarli al creditore: può costituire reato.
Quando conviene contattare subito un avvocato
È consigliabile rivolgersi a un avvocato entro pochi giorni dalla notifica, soprattutto se si ritiene di non dovere la somma, se il titolo non è mai stato ricevuto, se gli importi sembrano gonfiati o se i debiti sono più di uno. In questi casi una contestazione tempestiva, una richiesta di sospensione o una trattativa ben impostata possono evitare il pignoramento o ridurne l'impatto.
Quando invece il debito non è sostenibile nel suo complesso, l'avvertimento contenuto nel precetto non è una formalità: le procedure di sovraindebitamento possono essere un'alternativa concreta a una serie di pignoramenti.
Domande frequenti
Quanti giorni ho per pagare dopo un atto di precetto?
Il termine indicato nel precetto, che non può essere inferiore a 10 giorni dalla notifica. Scaduto il termine, il creditore può avviare il pignoramento.
Dopo quanto tempo scade l'atto di precetto?
Diventa inefficace se entro 90 giorni dalla notifica il creditore non ha iniziato l'esecuzione. In quel caso deve notificare un nuovo precetto.
Entro quanto si fa opposizione al precetto?
Per i vizi formali (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica. Per contestare il debito (art. 615 c.p.c.) non c'è un termine fisso prima dell'esecuzione, ma conviene agire subito.
Se pago dopo il precetto devo pagare anche le spese?
Sì, se il precetto è legittimo il debitore deve anche le spese del precetto, oltre a capitale e interessi. Conviene verificare che gli importi richiesti siano corretti prima di pagare.
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Questa guida ha finalità informative e non sostituisce il parere di un avvocato sul caso concreto.
