Aggiornata il 14 ottobre 2026 · Studio C&A Legal Consulting · Diritto penale

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Richiedi una valutazione del caso(si apre WhatsApp)Truffa online: cosa fare nelle prime ore
La rapidità è il fattore che conta di più. Appena ci si accorge della truffa:
- chiamare il numero ufficiale della propria banca, preso dal sito o dal retro della carta, e chiedere il blocco di carte, app e credenziali;
- se è partito un bonifico, chiedere subito alla banca di avviare il richiamo del bonifico verso la banca del beneficiario;
- disconoscere per iscritto le operazioni non autorizzate, con PEC o tramite i canali ufficiali della banca;
- cambiare le password di home banking, email e account collegati, e disinstallare eventuali app di controllo remoto fatte installare dal truffatore;
- conservare tutto: screenshot di chat, SMS, email, annunci, numeri di telefono, ricevute e movimenti bancari.
Il richiamo del bonifico e i bonifici istantanei
Un bonifico ordinario già eseguito non si può annullare, ma la banca può chiedere alla banca del beneficiario la restituzione dei fondi. Il richiamo ha successo solo se le somme sono ancora sul conto del truffatore e la sua banca le restituisce: per questo ogni ora di ritardo riduce le probabilità. Con i bonifici istantanei il denaro arriva in pochi secondi e le possibilità di recupero sono ancora più basse.
Dal 9 ottobre 2025 le banche dell'area euro devono offrire la verifica del beneficiario: prima di autorizzare un bonifico, il sistema controlla se il nome inserito corrisponde all'intestatario dell'IBAN e avvisa in caso di differenze. Se la banca non effettua correttamente la verifica, può essere chiamata a rispondere; se invece il cliente procede nonostante l'avviso di mancata corrispondenza, il rimborso diventa molto più difficile.
Come presentare la denuncia: Polizia Postale e commissariato online
La truffa (art. 640 c.p.) e la frode informatica (art. 640 ter c.p.) sono di regola procedibili a querela, da presentare entro 3 mesi dal giorno in cui si scopre il fatto. In alcune ipotesi aggravate si procede d'ufficio, ma è comunque prudente presentare querela entro il termine, per non perdere la possibilità di procedere.
La querela si presenta alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, a qualsiasi ufficio di Polizia o stazione dei Carabinieri, o in Procura. Dal sito del Commissariato di P.S. online si può inviare una segnalazione o precompilare la denuncia, che poi va formalizzata e firmata presso un ufficio di polizia. Nella denuncia vanno indicati con precisione date, importi, IBAN e intestatari dei conti di destinazione, numeri di telefono, profili e siti usati dal truffatore.
La copia della denuncia serve anche alla banca, che di solito la richiede per istruire il disconoscimento. Nella guida su come presentare una querela trovi termini e modalità generali.
Phishing e responsabilità della banca: cosa dice l'ABF
Per le operazioni non autorizzate dal cliente, come pagamenti fatti con credenziali rubate, il D.Lgs. 11/2010 prevede che la banca rimborsi senza ritardo, di regola entro la fine della giornata operativa successiva alla segnalazione, salvo un motivato sospetto di frode del cliente. L'operazione va disconosciuta senza indugio e comunque entro 13 mesi dall'addebito. Spetta alla banca provare che l'operazione è stata autenticata correttamente, e l'uso delle credenziali da solo non basta a dimostrare la colpa grave del cliente.
Il cliente perde il diritto al rimborso se ha agito con dolo o colpa grave, per esempio comunicando codici e password a chi li chiedeva. Le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario tendono a ritenere in colpa grave chi cade in un phishing tradizionale e grossolano, mentre riconoscono più spesso la responsabilità della banca nelle truffe sofisticate, come lo spoofing, in cui i messaggi o le chiamate sembrano provenire davvero dal numero ufficiale della banca. Ogni caso viene valutato nei dettagli.
Diverso è il caso del bonifico disposto dal cliente stesso, per esempio per pagare un falso venditore: l'operazione è autorizzata e la banca, in linea generale, non è tenuta a rimborsarla, salvo errori propri come una verifica del beneficiario non eseguita correttamente.
Si possono recuperare i soldi di una truffa online?
Le strade sono diverse e vanno percorse in parallelo: il richiamo del bonifico, il rimborso delle operazioni non autorizzate, il reclamo scritto alla banca e, se la risposta è negativa o non arriva nei tempi previsti, il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, una procedura stragiudiziale dai costi contenuti. Se il truffatore viene identificato, si può costituirsi parte civile nel processo penale o agire in sede civile contro di lui e contro chi ha messo a disposizione il proprio conto.
Nessuno può garantire il recupero, e bisogna diffidare di chi promette di riavere i soldi dietro pagamento anticipato: è spesso una seconda truffa. Quando gli importi sono rilevanti o la banca nega il rimborso, conviene rivolgersi presto a un avvocato, che può impostare il disconoscimento, il reclamo e la querela in modo coerente.
Domande frequenti
Cosa fare subito dopo una truffa online?
Chiamare la banca dal numero ufficiale per bloccare carte e accessi e chiedere il richiamo del bonifico, disconoscere per iscritto le operazioni, cambiare le password, conservare le prove e presentare denuncia.
Dove si fa la denuncia per una truffa online?
Alla Polizia Postale, a qualsiasi ufficio di Polizia o dei Carabinieri o in Procura. Sul sito del Commissariato di P.S. online si può precompilare la denuncia, da firmare poi in un ufficio. La querela va presentata entro 3 mesi.
Si può annullare un bonifico fatto a un truffatore?
Un bonifico eseguito non si annulla, ma la banca può chiederne la restituzione alla banca del beneficiario. Funziona solo se i fondi sono ancora sul conto, quindi bisogna agire subito.
La banca deve rimborsare in caso di phishing?
Per le operazioni non autorizzate la banca deve rimborsare, salvo che provi il dolo o la colpa grave del cliente. Nei casi sofisticati, come lo spoofing, l'ABF riconosce spesso la responsabilità della banca.
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Questa guida ha finalità informative e non sostituisce il parere di un avvocato sul caso concreto.
