Aggiornata il 10 ottobre 2026 · Studio C&A Legal Consulting · Diritto penale

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Richiedi una valutazione del caso(si apre WhatsApp)Per quali reati si può chiedere
La messa alla prova è ammessa per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la reclusione non superiore nel massimo a 4 anni, sola o insieme alla multa. È ammessa anche per alcuni altri delitti indicati dall'art. 550, comma 2, del codice di procedura penale, come la resistenza a pubblico ufficiale e il furto aggravato.
Si può ottenere una sola volta nella vita e non è concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
In cosa consiste il programma
Il programma è elaborato con l'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) e approvato dal giudice. Prevede di regola:
- lavoro di pubblica utilità non retribuito, per almeno 10 giorni anche non continuativi e non oltre 8 ore al giorno;
- condotte per eliminare o ridurre le conseguenze del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno;
- prescrizioni di comportamento, per esempio sui luoghi da frequentare;
- ove possibile, la mediazione con la persona offesa o percorsi di giustizia riparativa.
Quanto dura
Il procedimento resta sospeso per la durata fissata dal giudice, che non può superare 2 anni per i reati puniti con pena detentiva e un anno per quelli puniti con la sola pena pecuniaria. Durante la sospensione la prescrizione del reato non corre.
Quando presentare la richiesta
La richiesta può essere presentata già durante le indagini e il pubblico ministero può anche proporla all'indagato. Nel processo i termini dipendono dal rito: fino alle conclusioni dell'udienza preliminare, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale nei reati a citazione diretta, con l'atto di opposizione in caso di decreto penale di condanna.
Sono termini che, una volta superati, non consentono più di chiedere il beneficio: per questo è importante parlarne con il difensore appena si riceve un atto, per esempio l'avviso di conclusione delle indagini.
Esito positivo o negativo
Se la prova ha esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato. Restano però applicabili le sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione della patente nei reati stradali.
La messa alla prova può essere revocata in caso di grave o ripetuta violazione del programma, di rifiuto del lavoro di pubblica utilità o di nuovi reati commessi durante la prova. In caso di revoca o di esito negativo il processo riprende.
Domande frequenti
Per quali reati si può chiedere la messa alla prova?
Per i reati puniti con la sola multa o con la reclusione fino a 4 anni nel massimo, e per alcuni delitti indicati dall'art. 550, comma 2, c.p.p. Si ottiene una sola volta.
Quanto dura la messa alla prova?
La durata la fissa il giudice, fino a un massimo di 2 anni per i reati con pena detentiva e di un anno per quelli puniti con la sola pena pecuniaria.
Se la messa alla prova va bene, resta una condanna?
No. Con l'esito positivo il reato si estingue, senza sentenza di condanna. Restano le eventuali sanzioni amministrative accessorie.
Vale anche per la guida in stato di ebbrezza?
Sì, nelle ipotesi di reato previste dal Codice della strada la messa alla prova è in genere ammissibile. La sospensione della patente, però, resta perché è una sanzione amministrativa.
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Questa guida ha finalità informative e non sostituisce il parere di un avvocato sul caso concreto.
